Bando di gara a procedura aperta. Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale presso la scuola A. Manzoni
Scheda di dettaglio
Lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale presso la scuola A. Manzoni. Procedura aperta
Categoria prevalente OS6 con classifica I, del D.P.R. n. 207/2010
Categoria scorporabile OG2 con classifica I, del D.P.R. n. 207/2010
Importo per la qualificazione (incluso oneri per la sicurezza): € 356.156,47
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 26/01/2015
In riferimento alla procedura di gara specificata in oggetto (iniziata in data 27/01/2015) il giorno 4 febbraio alle ore 9.00 si continuerà la fase di esame della documentazione amministrativa non ancora conclusa, come da avviso pubblico prot. n. 1317 del 02/02/2015, che si riporta fra i docuemnti allegati.
Prosecuzione gara con apertura delle offerte per i concorrenti ammessi: 10/02/2015 ore 9.30 come da avviso prot. n. 1591/2015
Si avvertono tutti gli interessati che il giorno 23 marzo 2015, ore 9, si procederà alla riapertura della gara (giusta determinazione n. 33 dell'11/03/2015) per la riammissione di due concorrenti esclusi. Si procederà all'esame delle offerte dei predetti concorrenti riammessi, con la determinazione della nuova soglia di anomalia e l'individuazione della ditta aggiudicataria in via provvisoria, come da avviso pubblico prot. n. 2964 del 12/03/2015
Si avvisa che il giorno 25 maggio 2015 ore 9.30 in seduta pubblica presso l'ufficio lavori pubblici, sito in via Mazzini n. 6, si procederà alla correzione dell'errore materiale dell'importo di aggiudicazione scritto dalla commissione nel verbale della seduta del giorno 23/03/2015 in merito agli oneri di sicurezza. Fermo tutto il resto. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on -line con prot. n. 5921 del 22/05/2015
Si dà notizia che a seguito della mancata sottoscrizione del contratto da parte della ditta ANSA GROUP srl, con determina n. 30 dell'11/02/2016 l'appalto è stato aggiudicato all'impresa vIRA srl seconda in graduatoria.
- C.I.G.: 607548834D
- Numero: 13720
- Data acquisizione C.I.G.: 29.12.14
- Data dell'atto: 30.12.14
- Periodo: 30.12.14 - 26.01.15
- Denominazione Stazione Appaltante: Comune di Lizzano
- Codice Fiscale Stazione Appaltante: 00000000000
- Tipologia di affidamento: Affidamento lavori
- Soglia: Affidamento sotto soglia
- Modalità di scelta del contraente: 01-PROCEDURA APERTA
- Gara deserta: No
- Importo in Euro (€) di aggiudicazione: 264982.56
- Importo in Euro (€) delle somme liquidate: 262885.23
- Date liquidazioni intermedie: 16.04.16 | 23.06.16 | 11.08.16 | 16.02.17
- Data liquidazione FINALE: Giovedì, 27 Aprile 2017
- Data inizio lavori, servizi o forniture: 13.04.16
- Data di ultimazione lavori, servizi o forniture: 28.11.16
Documenti e link
Chiarimenti
Quesito n. 1
Con la presente si richiede se ammissibile la partecipazione alla gara in oggetto della scrivente, in possesso di Attestazione SOA per le categorie OG1 IIIbis ed OG2 II, essendo la categoria prevalente prevista nel bando (OS6) compresa ed assorbibile dalla categoria generale OG1.
Risposta al quesito n. 1
Il bando di gara prevede la qualificazione nella categoria prevalente OS6 e nella categoria scorporabile OG2.
Pertanto, per la partecipazione alla gara è necessario dimostrare il possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS6 (trattandosi di lavorazioni di sostituzione di infissi) per la classe di importo prevista e secondo le condizioni indicate nella “N.B.” riportata alla pag. 2 del bando di gara.
Inoltre, come indicato al punto 4) del bando di gara, è previsto, a pena di esclusione, il possesso dell’attestazione SOA, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale di qualificazione, ovvero con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi, qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.
Al fine di evitare contestazioni, si tenga presente che la possibilità di partecipazione alle imprese qualificate nella sola categoria generale OG1 non è espressamente prevista dal bando di gara.
Quesito n. 2
Relativamente all'appalto in oggetto si pongono i seguenti quesiti:
1. In caso di subappalto necessario della OG2 è sufficiente dichiarare la volontà di subappaltare la medesima al 100%? Oppure occorre indicare anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice ed allegare le relative dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali?
2. Il procuratore che effettua il sopralluogo deve far parte della struttura dell'impresa? O tale condizione vale solo per il soggetto munito di delega semplice?
Risposta al quesito n. 2
2.1) Il punto 8) del bando di gara stabilisce che nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l'indicazione della percentuale da subappaltare nei limiti previsti dall'art. 118 del Codice dei contratti e nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo "Altre informazioni", lett. i) del presente bando; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato. Parimenti allo stesso modo nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere ai noli deve rendere apposita dichiarazione.
Considerato che nell'oggetto dell'appalto rientrano opere scorporabili di cui alla categoria OG2, se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni e se non è stata prevista l'esecuzione in ATI verticale, devono obbligatoriamente, pena l'esclusione, essere subappaltate ad imprese in possesso di idonea qualificazione.
Pertanto, nella fase di partecipazione, non vi è l'obbligo di indicare il nominativo dell'impresa subappaltatrice, né di presentare le relative specifiche dichiarazioni, che dovranno essere obbligatoriamente presentate dalla ditta aggiudicatrice, se ricorre la circostanza.
2.2) Il bando di gara al paragrafo "Documentazione e sopralluogo" stabilisce che il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere ... Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché appartenente alla struttura dell'impresa concorrente.
Pertanto, il soggetto munito di specifica procura notarile non deve necessariamente far parte della struttura dell'impresa, a differenza del soggetto munito di delega semplice.
Quesito n. 3
Per la partecipazione alla Gara succitata, il bando richiede la qualificazione nella categoria prevalente OS6 e nella categoria scorporabile OG2.
Si richiede se in assenza della qualificazione per la Categoria OS6 (che ha natura specialistica), sia possibile partecipare alla gara avendo la qualificazione nella categoria generale OG1 (classifica III bis ) e OG2 (classifica III).
Risposta al quesito n. 3
Si rimanda alla risposta al quesito n. 1
Quesito n. 4
Premesso che:
- l'Art. 92 comma 7 DPR 207/10 recita: In riferimento all'articolo 37, comma 11, del codice, ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente, singolo o riunito in raggruppamento, che non possiede la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui all'articolo 107, comma 2, per l'intero importo richiesto dal bando di gara o dalla lettera di invito, deve possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie di cui all'articolo 107, comma 2, e oggetto di subappalto, con riferimento alla categoria prevalente. Resta fermo il limite massimo di subappaltabilità nella misura del trenta per cento fissata dall'articolo 170, comma 1, per ciascuna categoria specialistica prevista dal bando di gara o dalla lettera di invito. Il bando di gara, l'avviso di gara o la lettera di invito, ove prevedano lavorazioni relative ad una o più categorie di cui all'articolo 107, comma 2, di importo non superiore ai 150.000 euro e singolarmente superiore al quindici per cento ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice indicano per ciascuna di esse i requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90;
- l'Art. 90. Comma 1 DPR 207/10, recita: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica;
Al fine della partecipazione come concorrente singolo, si chiede:
Di poter partecipare alla procedura in oggetto qualificandosi con Attestazione SOA nella Categoria OS6, in quanto in possesso della Cat. OS6 classifica II, e con l'art. 90 per la categoria OG2.
Risposta al quesito n. 4
Il bando di gara non prevede la possibilità di partecipare per la OG2 dimostrando il possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010.
Si osserva che l'art. 107, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 è stato annullato dal d.P.R. 30 ottobre 2013, in relazione all'allegato A. Pertanto si richiama l'articolo 12, della legge n. 80 del 2014, che ai commi 1 e 2 così dispone:
1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.
2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:
a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.
Le disposizioni normative citate nel predetto quesito si riferiscono alle lavorazioni di strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti, appartenenti alle categorie elencate al comma 1 del citato art. 12. Pertanto, non riguardano le categorie del presente bando di gara.
Quesito n. 5
Con la presente si chiede di meglio specificare il contenuto dell'indicazione riportata al punto 4) (pag. 7) del bando di gara dove si legge: "E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice dei Contratti limitato ad una sola impresa ausiliaria". E' auspicabile che il dettame si riferisca alla circostanza di non ammettere più imprese ausiliarie per la stessa categoria di qualificazione come previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 al comma 6 (E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria). All'uopo si chiede di confermare la possibilità di partecipare alla gara avvalendosi di due imprese ausiliarie, una per ciascuna categoria di qualificazione (es. impresa ausiliaria 1 per la categoria prevalente OS6 - impresa ausiliaria 2 per la categoria scorporabile OG2).
Risposta al quesito n. 5
La risposta è affermativa, in quanto l'avvalimento deve avvenire nei limiti consentiti dall'art. 49 del Codice dei contratti anche in riferimento alle disposizioni del comma 6. Infatti, alla lettera k) – pag. 9 del bando di gara – è scritto: "attestazione S.O.A. per le categorie per le quali presta avvalimento per gli importi richiesti dal bando di gara".
Quesito n. 6
In riferimento alla procedura in oggetto la scrivente ha riscontrato che nel quadro incidenza manodopera si contabilizzano € 166.591,30 per il costo della manodopera. Tale importo, visto gli atti di gara e gli elaborati progettuali sono soggetti a ribasso. Perché gli oneri relativi al costo del lavoro, ovvero oneri relativi alla manodopera, nella procedura di cui in oggetto sono soggetti a ribasso? La legge del 9 agosto 2013 n. 98 di conversione del decreto del fare ha reintrodotto lo
scorporo della manodopera non soggetta a ribasso per le procedure di aggiudicazione con il criterio del prezzo più' basso. Di conseguenza dovrebbero essere indicati i suddetti oneri non soggetti a ribasso e scorporati dall'importo a base d'asta. Per quanto sopra, come devo considerare la formulazione del ribasso?
Risposta al quesito n. 6
Il quadro di incidenza della manodopera è stato redatto dal progettista in quanto documento previsto nell'elenco degli elaborati che compongono il progetto esecutivo ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 207/2010. Il bando di gara prevede che sia il concorrente a valutare le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello. Pertanto, il ribasso che dovrà determinare deve tenere conto della suddetta valutazione e, nel merito, dovrà rilasciare apposita dichiarazione come previsto al punto 1) lett. j) del bando di gara.
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